
ENPALS . . . anche su produzioni discografiche
CIRCOLARE ENPALS num. 5/2008
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A tal riguardo, si ricorda che il Ministro del Lavoro, considerata l’assenza di contrattazione collettiva e spesso anche individuale, con il fine di assicurare una maggiore tempestività nel pagamento e nella riscossione dei contributi, nonché per prevenire l’insorgere del contenzioso, ha stabilito, a decorrere dall’anno 2004, per le sole attività prestate in sala d’incisione dai cantanti di cui all’art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni e integrazioni2, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Enpals, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dalla tabella – costituente parte integrante del D.M. 29
dicembre 2003 – di seguito riportata:
Numero supporti fonografici venduti – fino a 30mila
Paga base oraria - € 43,00
Maggiorazioni paga base oraria - € 43,00
Compenso orario convenzionale - € 86,00
Compenso convenzionale per brano (tre ore) - € 258,00
Contribuzione sociale su compenso convenzionale per brano ( 32,70 %) - € 84,00
[1 fascia: da 0 a 30.000 € 43,00 € 43,00 € 86,00 € 258,00 € 84,00]
Ai sensi del predetto decreto ministeriale, la predeterminazione dei compensi convenzionali, su cui applicare l’aliquota contributiva, riguarda i cantanti ex art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione (codice categoria lavoratori dello spettacolo: artisti lirici = 011; cantanti = 012; coristi e vocalisti = 013).
Pare appena il caso di evidenziare che non sussiste l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità per fare agire i cantanti in sala d’incisione; infatti, la fattispecie di cui si tratta non è contemplata tra quelle cui la normativa vigente ricollega l’obbligo del possesso del certificato in questione (cfr. art. 6, comma 2, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni) 3.
L’obbligo contributivo, per la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo, in armonia con i principi generali regolanti i rapporti di lavoro, sorge con lo svolgimento della prestazione. Pertanto, il versamento della contribuzione, sul compenso convenzionale per brano e per singolo cantante, andrà effettuato entro il 16 del mese successivo alla data della prestazione in sala d’incisione. Convenzionalmente, la predetta data si fa coincidere con la “masterizzazione”, intendendosi, con tale termine, il momento finale di produzione del supporto fonografico, ossia il momento in cui risulta ultimata l’attività d’incisione.
Il versamento della contribuzione sul compenso convenzionale – che corrisponderà inizialmente all’ importo previsto per la prima fascia (da 0 a 30.000 supporti fonografici venduti) della tabella di cui sopra – andrà effettuato con l’apposito modello di pagamento unificato (mod. F24/I24), per la cui compilazione si rinvia al paragrafo relativo alle istruzioni operative.
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In linea con le disposizioni vigenti, l’onere contributivo è a carico del datore di lavoro, per il quale i predetti cantanti prestano la loro opera in sala di incisione. Considerata la peculiarità dell’assetto contributivo di cui si tratta, qualora il datore di lavoro non coincida con l’impresa produttrice del fonogramma, ovvero con l’impresa alla quale lo sfruttamento dello stesso viene ceduto, sarà cura del datore di lavoro medesimo prevedere, in capo a quest’ultima, obblighi informativi idonei a consentire il rispetto degli adempimenti contributivi, con particolare riguardo al volume dell’ andamento delle vendite e al codice ISRC assegnato al singolo brano (cfr. par. 2.1).
La contribuzione versata sul compenso convenzionale è utile sia per il diritto che per la misura della pensione, equiparando il compenso per la produzione di un brano (tre ore) ad una giornata assicurativa.
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